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| Disegno di legge sul Legittimo impedimento: testo integrale |
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| Scritto da fabio carugo |
| Mercoledì 10 Febbraio 2010 12:38 |
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Pubblico il testo del disegno di legge sul Legittimo impedimento approvato alla camera il 3 febbraio. Giusto per non creare dubbi o incomprensioni, l'articolo 1 inizia con "Per il Presidente del Consiglio ..." Sempre l'articolo 1 finisce con "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge."
A questo punto mi sa che il processo breve è superato
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza Art. 1. 1. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonchè di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. 2. Per i Ministri l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati. Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonchè della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Febbraio 2010 12:49 |




