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Disegno di legge sul processo breve: Testo integrale PDF Stampa E-mail
Scritto da fabio carugo   
Sabato 14 Novembre 2009 12:23

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei sen.

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BRICOLO, TOFANI, CASOLI, BIANCONI,

IZZO, CENTARO, LONGO, ALLEGRINI, BALBONI, BENEDETTI

VALENTINI, DELOGU, GALLONE, MAZZATORTA, MUGNAI, VALENTINO

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi,

in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della

Convenzione europea sui diritti dell’uomo

 

Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la

durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e

dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

 

 

Articolo 1

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In

attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha

subito”;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera

iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o

dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del

deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,

ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso

grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di

imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento

richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi

che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di

appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in

ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma

2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della

domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la

violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il

procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il

rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si

considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la

parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma

1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al

primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita

definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e

per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei

termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente

al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni

amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione

dell’udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente

legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella

cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza

ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del

deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo

comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con

esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui

 

all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei

processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di

custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è

fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della

sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di

fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila

sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i

termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al

comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge.».

Articolo 2

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:

Art. 346-bis -(Non doversi procedere per estinzione del processo). 1. Il giudice nei processi

per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel

massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del

processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando

l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata

emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata

pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata

pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento

oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in

ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare

disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il

dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore,

ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio

non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1

possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica

l’articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha

già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è

intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale

o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;

 

e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della

legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo

625 del codice penale;

g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice

penale;

i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e

all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n.286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica

l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a

comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il

giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo

all’azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non

volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata

personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di

procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere

autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte

d’appello o alla Corte di cassazione.».


La relazione esplicativa allegata

E se ponessero la fiducia ?

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Novembre 2009 15:30
 

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