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Srl unipersonale PDF Stampa E-mail
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Scritto da Dott. Eros Pettinato   
Martedì 24 Marzo 2009 00:00

SRL UNIPERSONALE

Contratto sociale e costituzione di srl unipersonale, natura giuridica e responsabilità dell′unico socio.

Secondo quanto disposto dall′art. 2247 del C.C., la società si costituisce mediante un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l′esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

 

Il contratto di società appartiene alla categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo ed a differenza dei contratti di scambio le prestazioni delle parti possono essere di diversa natura (conferimenti immobiliari, aziende o denaro) ed ammontare, la proporzionalità economica non deve dunque sussistere tra le prestazioni dei soci, ma tra le prestazioni dei soci e l′utile.

Il contratto di società è un contratto:

* consensuale, plurilaterale aperto, poiché oltre a perfezionarsi con il semplice consenso, ad esso possono partecipare più soggetti ed il numero dei componenti può variare nel corso dell′esecuzione del contratto stesso;
* di programma, poichè è uno strumento di organizzazione per il raggiungimento di un fine egoistico (caratteristica che lo differenzia dai contratti associativi a scopo mutualistico), una attività comune, la divisione degli utili;
* con struttura chiusa, visto che gli stessi partecipanti possono di fatto limitare (con le cd. clausole di gradimento) l′intervento di soggetti terzi al contratto stesso.
Esso è dunque definibile come un contratto aperto a struttura chiusa.
La costituzione della società, nei soli casi di s.r.l. e s.p.a., oltre che per contratto può avvenire anche mediante atto unilaterale.
La società a responsabilità limitata unipersonale è una particolare figura di s.r.l., recepita dal nostro ordinamento con il D.Lgs n. 88 del 3 marzo 1993 (in attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società), mentre solo con il D.Lgs 6/2003 (riforma del diritto societario) è stata estesa tale possibilità anche alle società per azioni.
In caso di unipersonalità iniziale, il socio costituente deve integralmente versale il conferimento in denaro presso un istituto di credito (art. 2464 comma quarto). L′omissione o l′incompletezza dell′intero versamento non determina la nullità della società ma l′impossibilità per il notaio di procedere alla costituzione della società stessa. Nel caso di erronea costituzione della società nonostante detto impedimento, oltre alla responsabilità personale del notaio, comporta, in caso di insolvenza, la perdita del privilegio della responsabilità limitata.
Il socio fondatore è altresì responsabile illimitatamente, in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni poste in essere in nome della società prima della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione al compimento dell′operazione. Solo con l′iscrizione al Registro delle Imprese la società acquista la cd. personalità giuridica ovvero autonomia patrimoniale perfetta (cioè la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei singoli partecipanti).
Una s.r.l. inizialmente pluripersonale può, nel corso della sua vita, diventare unipersonale se tutte le quote sociali si concentrano in capo ad un unico soggetto (ad es. per recesso o morte di tutti gli altri soci, o per cessione di tutte le quote ad un solo socio).
In aggiunta alla ordinaria pubblicità necessaria per la nascita di tutte le società di capitali, per la srl unipersonale la legge prevede altri obblighi di pubblicità quale l′indicazione negli atti e nella corrispondenza che la srl è composta da un unico socio (art. 2250 C.C.).
Non è obbligatorio indicare nella denominazione sociale che la società è unipersonale, ma è necessario pubblicizzare, presso il Registro delle Imprese competente, il nome e tutti i dati identificativi della persona o della società eventualmente unica socia.
Per la srl unipersonale valgono le stesse regole della previste in tema di srl pluripersonale, ed anche se generalmente l′unico socio è anche amministratore unico, è possibile che il socio affidi l′amministrazione ad altri soggetti (un altro amministratore unico o un consiglio di amministrazione di cui egli può scegliere di non essere parte).

Anche se il socio è amministratore unico l′attività di amministrazione deve restare separata dall′assemblea e separate devono essere le modalità di esercizio (es. verbalizzazionne delle rispettive delibere e tenuta dei libri sociali obbligatori quali libro soci, libro verbali assemblee e libro verbali di consiglio).
Come per la srl pluripersonale, l′attività di controllo contabile può essere esercitata dal collegio sindacale se esistente, o da un organo di controllo esterno e gli amministratori, se ammesso dall’atto costitutivo o autorizzati espressamente dall′assemblea, possono svolgere attività concorrente.

E’ possibile infine affermare, quale consolidato orientamento in dottrina e in giurisprudenza, che i tipi societari previsti dal Codice Civile costituiscono un numerus clausus, ed è pertanto precluso all′autonomia privata creare nuovi tipi di società, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge, o modificare, all′interno del tipo legale prescelto, la relativa disciplina.

Possiamo quindi sostenere che la fattispecie giuridica in oggetto non configura un nuovo tipo di società, ma si tratta di una società che in fase costitutiva, o successivamente, può risultare composta da un unico socio ed è soggetta alle stesse regole della società pluripersonale salvo gli adattamenti dovuti per la presenza dell’unico socio.

 

 

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