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INGIURIA E DIFFAMAZIONE DIFFERENZE E RISVOLTI COMUNI
Nel caso di specie, è ingiuria offendere il soggetto che non è in grado di percepire il significato dell’offesa?
Ingiuria (art. 594 C.P.) e diffamazione (art. 595 C.P.) fanno parte dei delitti contro il cd. “onore”. Per onore si intende l’insieme delle qualità soggettive, siano esse fisiche, psichiche o intellettuali, che caratterizzano un individuo. L’ingiuria è l’offesa all’onore o al decoro di una persona presente, anche mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni. La diffamazione invece presuppone che, fuori dai casi indicati dal reato di ingiuria, il soggetto agente, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione.
Entrambi i reati: - offendono il medesimo bene tutelato (l’onore); - sono reati a condotta libera, cioè possono essere commessi in qualunque modo e con qualunque mezzo, sia esso parola, scritto, disegni, o gesti. In alcuni casi si è ritenuto integri gli estremi dell’ingiuria anche il bacio dato con intento offensivo dell’altrui onore, la spinta data non con l’intento di ledere la vittima ma di avvilirla con un gesto di disprezzo, o addirittura, in alcuni casi con comportamenti omissivi, quali ad esempio nel rifiuto di dare la mano o di prestare il saluto nei casi in cui il soggetto abbia l’obbligo giuridico di farlo - come per il militare nei confronti del superiore quando il mancato saluto è ostentato con il voltare le spalle. Per la diffamazione è sufficiente la mera insinuazione di fatti idonei a ledere o porre in pericolo l’onore, quale ad es. a mezzo della “caricatura” se risulta aggressiva e lesiva del patrimonio morale della persona. - sono reati a dolo generico poiché c’è congruenza tra consapevolezza di offendere l’onore altrui e la volontà dell’agente di utilizzare espressioni offensive (attraverso ed indipendentemente dallo strumento utilizzato); - individuano principalmente quale soggetto passivo la persona fisica; - sono delitti perseguibili a querela.
La differenza fondamentale tra ingiuria e diffamazione consta nella presenza o meno della persona offesa. Nell’ingiuria l’offesa è rivolta ad una persona presente.
Nella diffamazione il soggetto passivo del reato è assente mentre viene posta in essere l’offesa.
Parte della dottrina ritiene che la differenza non sia solo la presenza o meno del soggetto passivo ma la “percepibilità diretta” dell’offesa nel reato di ingiuria e la ”non percepibilità diretta” nella diffamazione.
Nel caso in esame l’incapacità del soggetto passivo di percepire il significato dell’offesa si ha con particolare riferimento al caso di sordità, ubriachezza o malattia di mente di detto soggetto; oppure al caso di offesa in una lingua sconosciuta all’offeso e più in generale in tutti i casi di incapacità di rilevare l’offesa dal soggetto passivo.
Una parte della dottrina e giurisprudenza minoritarie (Trib. Reggio Emilia 10/94) ha ritenuto che l’ingiuria costituisce reato solo se il soggetto offeso l’ha percepita o è stato almeno in grado di percepirla; il tutto sostenuto dalla tesi che il bene tutelato dall’art. 594 C.C. sia la propria integrità fisica, morale e intellettuale, sentimenti che non possono essere lesi se l’ingiuria non è percepibile dalla persona offesa.<br> Pertanto, i sostenitori di questo orientamento, ritengono che gli incapaci di intendere e di volere non potrebbero essere soggetti passivi di questo reato a meno che, si provi che l’incapace abbia di fatto percepito o potuto percepire l’offesa.
Al contrario, dottrina e giurisprudenza maggioritarie ammettono la compatibilità tra l’ingiuria e la incapacità dell’ingiuriato (Cass. 1962 e 1998) e affermano che ai fini della realizzazione della fattispecie ingiuriosa non è necessario che il soggetto a cui vengono rivolte sia effettivamente in grado di percepirle e le percepisca. L’art. 594 C.P. tutela l’onore e il decoro che va inteso non in senso restrittivo come tutela della dignità fisica e morale del singolo individuo ma in senso più ampio, cioè come tutela della dignità umana; conseguentemente il reato è ravvisabile anche quando il soggetto passivo non è in grado di percepire l’offesa. Tale tesi è inoltre sostenuta da una interpretazione letterale ed attenta lettura dell’art. 594 C.P. che richiede solo la “presenza” del soggetto passivo e non anche la sua effettiva percezione dell’offesa. Infine, a sostegno di quest’ultima tesi, la normativa posta a tutela delle persone diversamente abili (senza distinzione alcuna), dove prevede un inasprimento della pena per i reati compiuti contro questi soggetti, meritevoli di una particolare tutela, comprende anche i delitti contro l’onore. Deve quindi riconoscersi la idoneità dell’incapace ad essere soggetto passivo del reato di ingiuria. |